Il periodo di studi universitari che non raggiunge la durata legale  può comunque consentire il riscatto dell’intero periodo se completato con CFU per esperienze lavorative . Si tratta di una autentica novità che viene descritta nel messaggio INPS  n. 1512 -2022Come noto, con il riscatto si possono infatti aumentare i contributi previdenziali accantonati con i periodi lavorativi per anticipare, di un tempo corrispondente, il momento della pensione e anche aumentare l’assegno di pensione (in relazione al  metodo di calcolo). Il riscatto del periodo dedicato al raggiungimento della laurea ai fini della pensione ha sempre avuto una regola base ovvero il fatto che questo doveva corrispondere alla durata legalmente prevista dall’ordinamento dell’ateneo (4 o 5 anni per le lauree con vecchio ordinamento , oggi solitamente 3 per le triennali e 2 per le magistrali, di norma) .  Ora invece l’Istituto chiarisce che può essere anche riconosciuto ai fini previdenziali un percorso in cui gli  gli anni di iscrizione all’università risultino inferiori a quelli previsti se  associati ad attività formative diverse come esperienze lavorative, tirocini  ,corsi professionalizzanti  purchè  riconosciuti dall’università attraverso l’attribuzione di crediti formativi universitari ovvero CFU . In sostanza il numero di anni di corso “regolare”  può essere ridotto, abbreviando la durata degli di anni effettivi di iscrizione all’ateneo di riferimento. La procedura deve partire dalla richiesta dello studente,  con le modalità previste dal singolo ateneo. Il messaggio INPS cita come riferimento l’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 sul riscatto della laurea, che prevede appunto: ”  Sono  riscattabili,  in   tutto   o   in   parte,   a   domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1  e quando non siano gia’ coperti da contribuzione in alcuno  dei  regimi  stessi, i periodi corrispondenti alla  durata  dei  corsi  legali  di  studio universitario a seguito dei quali  siano  stati  conseguiti  i  diplomi previsti dall’articolo 1 della legge  19  novembre  1990,  n.  341.” Il riscatto di laurea consente di aumentare gli anni di contributi accantonati corrispondenti al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (escludendo quelli fuori corso), a condizione che sia stato conseguito il titolo. Resta valida comunque la previsione che il periodo riconosciuto con CFU non corrispondenti  allo studio bensi alle altre esperienze, deve essere privo di copertura previdenziale. Gli interessati potranno individuare i periodi e fare richiesta di certificazione all’università. La certificazione dovrà attestare  il percorso universitario svolto e i periodi di esperienze professionali che hanno consentito ad esempio l’iscrizione  direttamente al secondo anno del corso legale di studi. Questa attestazione  andrà inviata alla sede INPS . Inps chiarisce infine che il totale dei del periodo riscattabile non potrà superare in nessun caso la durata legale del corso di studi.

(I contenuti che trovate in questo articolo hanno il solo scopo di informare in modo semplice e diretto chiunque si approccia per la prima volta a questo settore, per necessità o interesse, senza voler esprimere un’opinione nè influenzare nessuno)

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