La circolare n°9 del 1 aprile 2022 illustra il funzionamento del bonus previsto dalla Legge di Bilancio a favore dei giovani che affittano una stanza o un’intera abitazione. In base alle modifiche apportate sull’articolo 16, comma 1 ter, del TUIR, i giovani dai 20 ai 31 anni che prendono stanze in affitto, non solo intere case, hanno diritto a una detrazione IRPEF pari a 991,60 euro, o pari al 20 per cento del canone di locazione fino a un massimo di 2.000 euro, per i primi quattro anni di durata del contratto. Per beneficiare dello sconto sull’imposta da versare, oltre a rispettare il requisito anagrafico è necessario avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Grazie al restyling dell’agevolazione , che è arrivato con la Legge di Bilancio 2022, quindi, i ragazzi e le ragazze possono accedere al bonus anche quando il contratto ha ad oggetto solo una porzione dell’unità immobiliare e non l’intera abitazione, una possibilità non prevista fino a quest’anno. Al fine di ottenere tale beneficio è però necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
Detrazione stanze/case in affitto ai giovani | Chiarimenti | |
Requisito Anagrafico | Dai 20 ai 31 anni | Deve essere rispettato per tutto il periodo di fruizione |
Requisito Reddituale | Fino ad € 15.493,71 | |
Contratto di Locazione | Deve avere ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza | Il contratto deve essere stipulato ai sensi della Legge 9.12.1998 n.431: la detrazione è divisa in base ai cointestatari |
Valore del Bonus | € 991,60 oppure il 20% del canone sino ad un max di € 2.000,00 | Gli importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario |
Durata | fino a 4 anni | I requisiti debbono essere rispettati per tutti gli anni di fruizione. Il requisito è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta (es. per chi stipula il contratto prima del compleanno, il beneficio è valido oper l’anno in corso. Se il contratto viene stipulato dopo, no) |
(I contenuti che trovate in questo articolo hanno il solo scopo di informare in modo semplice e diretto chiunque si approccia per la prima volta a questo settore, per necessità o interesse, senza voler esprimere un’opinione nè influenzare nessuno)